monica-colaianniMentre l’Italia sta affondando il nostro Governo, per risollevare le sorti del Paese che fa?

Pensa bene di abolire l’Articolo 18 come se fosse la risoluzione ai tanti problemi che affliggono il mondo del lavoro. L’articolo 18, a quanto pare, sarà applicato solo per i licenziamenti discriminatori e sarà solo questo l’unico ambito con obbligo di reintegro in caso di licenziamenti senza giusta causa.

Ma che vuol dire “licenziamenti discriminatori”? “Il licenziamento discriminatorio è un atto di risoluzione del rapporto di lavoro, quando esso sia dovuto all’attività e alle idee del dipendente espresse dentro o al di fuori dell’ambiente di lavoro” . Per qualsiasi altro motivo, invece, ti possono mandare tranquillamente a casa senza alcuna via di scampo, tanto i datori di lavoro non si devono più preoccupare di licenziare adducendo delle motivazioni di “giusta causa”, badando bene che non sia “discriminatorio” se no ha l’obbligo di reintegro.

nuovo18Se dovesse passare questa “modifica” dell’articolo 18 non solo si segnerebbe il destino dei lavoratori che vivranno con una spada di Damocle perennemente sopra la loro testa ma quello che è veramente grave e triste è che si stanno buttando al vento (per non usare altri termini…) anni di battaglie di lavoratori che, sacrificando anche la loro vita, hanno ottenuto quei diritti che cui oggi godiamo (forse ormai per poco).

Renzi e la sua “squadra” sostiene, e si fa scudo di queste nobili idee, che non sia giusto che ad oggi in Italia vi siano lavoratori di serie A (salvaguardati dall’art. 18) e lavoratori di serie B (che non hanno alcuna tutela ne diritti), bene allora che fanno i nostri governanti? Tolgono i diritti e le salvaguardie a tutti.

Non ci dimentichiamo che in Italia il precariato è aumentato grazie alla riforma “Biagi” che ha introdotto molti contratti e oltre 45 varianti (dalla somministrazione all’apprendistato, dal contratto di lavoro ripartito al lavoro intermittente, dal lavoro accessorio e occasionale al contratto a progetto), utilizzati “ad oc” dalle aziende per avere manovalanza a basso prezzo e a tempo “determinato”, senza alcuna tutela per il lavoratore.

Sono passati più di dieci anni e i nostri “politici” non si sono resi conto (o hanno fatto finta di non rendersi conto) che quella riforma non solo non ha sortito i risultati sperati ma non ha fatto altro che aggravare la situazione lavorativa generale, abbassando l`asticella delle garanzie e della qualita` della vita.

Oggi Renzi si è reso conto che la legge Biagi è stata un grande flop e con la sua riforma vuole abolire tutti questi contratti atipici ed introdurne solo due tipologie di contratto “a tempo determinato e indeterminato”, ma per fare ciò l’Art. 18 deve essere “modificato”: meno tutele per i lavoratori.

Caro Renzi ma questa “pensata” è tutta “farina del tuo sacco”  o te lo ha imposto l’Europa (alias la Germania)? (In entrambi i casi è comunque una riforma incomprensibile per i tanti motivi che abbiamo cercato di illustrare).

Inoltre ti vorremmo ricordare che anche in Germania esiste l’articolo 18: “Le regole sul licenziamento in Germania si applicano nelle aziende con più di 10 dipendenti. È necessario che vi siano ragioni inerenti alla persona o alla condotta del lavoratore o urgenti ragioni economiche dell’impresa. Il lavoratore ha tempo 3 settimane per impugnare il licenziamento. In linea di principio, si deve reintegrare il lavoratore, ma il giudice ha la facoltà di verificare caso per caso che questo non turbi gli equilibri economici e sociali dell’impresa”.

In Italia L’art. 18 dopo la Riforma prevede che: “Il giudice, dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna o in violazione dei divieti di licenziamento per tutelare e sostenere la maternità e la paternità, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità”.

Se passerà questa ulteriore modifica, invece, l’alternativa sarà quella di andare “Tutti a casa”.

 

Il testo attualmente applicato con le modifiche recenti. Qui

Di admin

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