A.I.A.C.E., l’Associazione Italiana Assistenza del Consumatore Europeo, si schiera a favore dei correntisti contro la pratica dell’anatocismo effettuata dalle banche italiane. L’associazione, da anni in prima linea nella difesa dei consumatori dalle banche, ha redatto una lettera istituzionale da inviare agli Istituti bancari del Paese, invitandoli ad applicare l’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come riformato dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha abolito l’anatocismo bancario in ogni sua forma a partire dal 1° gennaio 2014, e diffidandoli ad applicare importimaggiorati sul calcolo degli interessi agli associati Aiace.

L’associazione, sensibile ai problemi che affliggono i contribuenti, i professionisti e le aziende, ha deciso di intervenire su questo argomento dopo che la norma, adottata con la legge di Stabilità del 2014, è rimasta sulla carta perché priva della prescritta delibera di attuazione del Cicr. da qui è scaturita la necessità della lettera di diffida da inviare alle banche, forte anche di due pronunce di merito del Tribunale di Milano, combinate con quanto disposto da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che rendono fuorilegge l’anatocismo.

Ma che cos’è l’anatocismo?

Dal profilo generale il nostro codice civile vieta all’art. 1283 c.c. l’anatocismo: la regola generale, valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati. Tale previsione, in particolare, prevede che gli interessi possano maturare su altri interessi (appunto questo è il significato di anatocismo), salvo usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o come conseguenza di un accordo successivo alla scadenza di tali interessi e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Ove manchi tale accordo successivo al maturare degli interessi e ove manchi la domanda -come nel caso di un rapporto di conto corrente bancario che stia proseguendo fisiologicamente senza problematiche- gli interessi possono essere conteggiati solo sul capitale scaduto.

Questo è un esempio: se io ho un affidamento a inizio anno di 100mila euro al tasso di interesse del 5% annuo da pagare ogni tre mesi, senza anatocismo ogni trimestre maturerò sempre un fisso di 1.250 euro di interessi (100.000 X 5 X 3 : 1.200). In presenza di anatocismo, invece, soltanto il primo trimestre maturerò 1.250 euro, mentre nel secondo maturerò 1.266 euro (101.250 X 5 X 3:1.200), nel terzo trimestre 1.281 euro (102.516X5X3:1200) e così via.

 

Dott. Giuseppe Spartà 

Segretario Nazionale

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