Chi è tenuto a pagare il canone, come disdettarlo, come fare la dichiarazione sostitutiva, le novità introdotte dalla legge 208/2015.
È stato questo l’argomento al centro del 2º incontro con i “Pomeriggi del consumatore” di Adiconsum, intitolato “Canone Rai in bolletta, tutto quello che è importante sapere”, svoltosi nella sede della Cisl di via V. Giuffrida.
La riforma inserita nella Legge di Stabilità, che ha determinato la nuova modalità di pagamento in bolletta elettrica, ha suscitato infatti molti dubbi e perplessità nei cittadini.
Dopo i saluti di Emanuele Bonomo, presidente della sede di Catania, è intervenuto Vincenzo Romeo, presidente regionale Adiconsum.
“Si attende ancora una circolare chiarificatrice su alcuni aspetti – ha spiegato – che ad oggi non è stata ancora emanata. Al momento, quindi, analizziamo i punti fermi”.
La normativa risale addirittura al Regio Decreto Legge 246/38, secondo cui è tenuto a pagare il Canone Rai chiunque detenga un apparecchio televisivo, pagando una sola volta l’anno e una sola volta in famiglia a condizione che i familiari abbiano la stessa residenza.
“La legge 208/2015 ha però introdotto delle novità, spiega Romeo, ad esempio il fatto che si abbia un’utenza elettrica per uso domestico fa presumere che il soggetto sia possessore di apparecchio Tv e quindi è soggetto a pagare il canone. L’addebito avviene a rate sulla bolletta e il canone è stato fissato in 100,00 euro. È importante sapere poi che la presunzione di detenzione opera solo dal 2016, quindi chi non ha mai pagato non deve pagare i pregressi perché la normativa non é retroattiva, ma i contenziosi in atto non si estinguono”.
Cosa deve fare invece chi non possiede o non possiede più un apparecchio televisivo?
Anche in questo caso le cose sono cambiate, infatti non è più possibile fare la disdetta ma si può fare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che deve essere predisposta anche da chi a suo tempo ha ottenuto la sigillatura dell’apparecchio e non ne ha acquistato di nuovi.
“Il modello di dichiarazione sostitutiva, ha detto Romeo – può essere presentato dal contribuente o dall’erede attraverso diverso procedure: collegandosi al sitowww.agenziaentrate.it, se muniti di apposite credenziali Fisconline o Entratel; mediante intermediari abilitati, come ad esempio i Caf; per raccomandata a/r senza busta all’indirizzo: Agenzie delle Entrate Ufficio di Torino1,S.A.T.-Sportello abbonamenti TV-Casella Postale 22-10121 Torino; tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, sottoscrivendo la dichiarazione mediante Firma Digitale.
Infine il presidente di Adiconsum ha ricordato le scadenze entro cui presentare la Dichiarazione sostitutiva. Per il 2016:
se presentata entro il 16 maggio avrà effetto per tutto il 2016;
se presentata dal 17 maggio al 30 giugno 2016, avrà effetto per il secondo semestre del 2016 (fino al 31/12/2016);
se presentata dal 01 gennaio al 31 luglio 2017: la dichiarazione avrà validità per tutto l’anno solare 2017;
In caso di nuova utenza entro il 16/05/16 per avere validità per l’intero anno.
Dal 2017 in poi: se presentata dal 01/07/20.. al 31/01/20..(+1): la dichiarazione ha validità per tutto l’anno solare 20..(+1);
se presentata dal 01/02/20..(+1) al 30/06/20..(+1): la dichiarazione ha validità per il 2° semestre dell’anno 20..(+1).
In caso di nuova utenza entro la fine del mese successivo all’attivazione.

Di admin

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »