Il sindaco Salvo Pogliese nella tarda serata di ieri ha emanato un’ordinanza che recepisce i contenuti del DPCM con cui vengono adottate misure straordinarie per  contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19.

Nelle prossime ore verrà valutata l’opportunità di ulteriori idonei provvedimenti. di cui verrà data tempestiva comunicazione.

Per l’intero territorio comunale:

a) La sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) La sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) Che gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonchè le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi avvengano a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

d) Che a decorrere della presente Ordinanza e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa;

e) La sospensione di viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

AVVERTE

Che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente della presente Ordinanza, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzionedell’ASP , nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde 800.45.87.87.

A V V I S A INOLTRE

Di prendere visione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 e di adottare le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure igenico sanitarie precauzionali:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90

DISPONE

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

a) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) al Presidente della Regione Siciliana

c) al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile d) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e) all’Ufficio Scolastico Provinciale

d) al CONI Provinciale di Catania

e) alla Direzione Comunale alla Pubblica Istruzione f) alla Direzione Comunale Sport

g) alla Direzione Comunale Polizia Municipale

Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Catania ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

– al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

– al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito Web del Comune di Catania.

IL SINDACO Dott. Salvo Pogliese

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